L'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF è un'imposta progressiva, ossia essa aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito.
Il contribuente verserà l'imposta in funzione degli scaglioni di reddito nei quali rientra, applicando le relative aliquote che variano dal 23% al 43% valide per il 2019-2021.
IRPEF 2021: ENTRO IL 30 NVEMBRE IL SECONDO ACCONTO
Il contribuente versa l’IRPEF:
In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.
L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
Va sottolineato che mentre la prima rata di acconto IRPEF e il saldo possono essere versati in rate mensili, la seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione.
In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
SECONDA RATA IRPEF 2021: IL CODICE TRIBUTO PER L'F24
Secondo rata IRPEF 2021: il codice tributo per l'F24Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24, nel caso del pagamento del secondo acconto IRPEF da versare entro il 30 novembre 2021 si userà il codice tributo 4034 denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.
Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF, devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.
Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta.
Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.
Fonte: https://www.fiscoetasse.com/